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Sez. 1, Sentenza n. 6650 del 05/02/2008 Cc. (dep. 12/02/2008) Rv. 239310 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Applicazione della pena su richiesta delle parti - Confisca disposta dal giudice dell'esecuzione - Limitazione ai casi di confisca obbligatoria.
Stato
decisa il 2008-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239310-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice dell'esecuzione, anche dopo la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. intervenuta con L. n. 134 del 2003, può disporre la confisca solo qualora la stessa sia obbligatoria, ossia nei casi in cui il bene costituisca il prezzo del reato o in quelli in cui l'obbligatorietà è prevista da particolari disposizioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)