Sez. 3, Sentenza n. 2444 del 23/10/2014 Ud. (dep. 20/01/2015) Rv. 262399 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sentenza di patteggiamento - Cessione di sostanza stupefacente - Sequestro di denaro - Profitto del reato - Confisca - Adeguata motivazione - Necessità - Fondamento.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi:
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)