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Sez. 3, Sentenza n. 1522 del 09/03/1982 (Rv. 419340 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DA PARTE DEL PRETORE ADITO - REGOLAMENTO D'UFFICIO AD OPERA DEL CONCILIATORE SUL PRESUPPOSTO DELLA SPETTANZA DELLA COMPETENZA AL PRETORE PER RAGIONI DI VALORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419340-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DA PARTE DEL PRETORE ADITO - REGOLAMENTO D'UFFICIO AD OPERA DEL CONCILIATORE SUL PRESUPPOSTO DELLA SPETTANZA DELLA COMPETENZA AL PRETORE PER RAGIONI DI VALORE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il regolamento di Competenza può essere richiesto d'ufficio solo quando si tratti di Competenza per materia e per territorio inderogabile, altrimenti trova applicazione la disciplina dell'art. 44 cod. proc. civ. per cui la Competenza del giudice designato resta incontestabile ove la sentenza del giudice che abbia declinato la propria Competenza non sia stata impugnata dalle parti. È, pertanto, inammissibile la richiesta di regolamento d'ufficio richiesta dal conciliatore a seguito della pronuncia di incompetenza pronunciata dal pretore che ha ritenuto, ai sensi dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la Competenza del primo giudice per ragione di materia, ove il giudice che ha sollevato il conflitto ha ritenuto il pretore stesso competente per ragioni di valore. (V 794/81, mass n 411274, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)