Sez. 6, Sentenza n. 7842 del 19/04/1999 Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 214734 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Querela proposta da pubblico ufficiale - Spedizione a mezzo posta o recapito da parte di persona incaricata - Autenticazione della sottoscrizione - Necessità - Esclusione - Legalizzazione della firma - Necessità - Esclusione - Ragioni.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE
In tema di autenticazione della sottoscrizione in calce alla querela, nelle ipotesi in cui sia spedita per posta o sia recapitata da un incaricato, se l'atto provenga da un pubblico ufficiale, non occorre alcuna autenticazione, necessaria esclusivamente per la scrittura privata. L'attività con cui la pubblica amministrazione attesta la veridicità della firma di un pubblico funzionario apposta in calce ad atti destinati a essere impiegati al di fuori dell'amministrazione medesima è la legalizzazione, istituto attualmente regolato dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15 Tuttavia, tale legge stabilisce che (art. 18) il funzionario o il pubblico ufficiale devono indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio, e che, fatta eccezione per due specifiche ipotesi (le firme dei capi di scuole parificate o legalmente riconosciute e le firme di atti da e per l'estero), non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra gli atti dai medesimi formati. Se ne ricava che sono esenti dalla legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari su atti formati dai medesimi nello Stato e da far valere nello Stato, purché siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e all'ufficio di appartenenza, con la conseguenza che per la querela presentata dal pubblico funzionario, non è richiesta né l'autenticazione né la legalizzazione della sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)