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Sez. L, Sentenza n. 3526 del 21/02/2004 (Rv. 570384 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Enti di previdenza obbligatoria (nella specie, Enasarco) - Prestazioni indebite agli assicurati - Pagamenti antecedenti al I gennaio 1996 - Disciplina retroattiva transitoria ex art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, legge n. 662 del 1996 - Sostituzione per intero della regolamentazione precedente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570384-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)