Sez. L, Sentenza n. 3526 del 21/02/2004 (Rv. 570384 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Enti di previdenza obbligatoria (nella specie, Enasarco) - Prestazioni indebite agli assicurati - Pagamenti antecedenti al I gennaio 1996 - Disciplina retroattiva transitoria ex art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, legge n. 662 del 1996 - Sostituzione per intero della regolamentazione precedente - Configurabilità .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)