Sez. L, Sentenza n. 5960 del 21/04/2001 (Rv. 546220 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Lavoratori portuali dichiarati inidonei al lavoro - Pensione integrativa di invalidità - Corresponsione dei ratei successivi alla soppressione del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali e precedenti all'attribuzione del relativo onere all'assicurazione generale obbligatoria - Obbligo delle compagnie e dei gruppi portuali datori di lavoro - Sussistenza - Rimborso da parte della gestione commissariale del Fondo - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
L'obbligo di corrispondere ai lavoratori portuali dichiarati inidonei la pensione integrativa di invalidità spetta, relativamente ai ratei successivi alla data dell'1 febbraio 1990 e sino all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994 n. 84, alle compagnie ed ai gruppi portuali datori di lavoro, dato che l'art. 2 D.L. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990 n. 58, nel disporre la soppressione del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, ha posto a carico delle suddette compagnie e gruppi portuali, a decorrere da tale data, il pagamento delle indennità contrattuali prima a carico del Fondo, mentre, solo successivamente, dapprima l'art. 24 della citata legge n. 84 del 1994 ha posto tali oneri a carico della gestione dell'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia e, poi, la legge 23 dicembre 1996 n. 647 (di conversione del D.L. n. 535 del 1996, riproduttivo di precedenti decreti non convertiti) ha nuovamente attribuito i medesimi oneri al Fondo (gestione liquidatoria), mediante finanziamento di un contributo statale, con decorrenza dal 12 febbraio 1994; in relazione alle prestazioni corrisposte per il periodo suindicato, inoltre, le compagnie e gruppi portuali non possono ottenere dal Fondo in liquidazione il rimborso di cui all'art. 9 D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, convertito nella legge n. 30 del 1998, che è specificamente previsto solo "con riferimento alle cancellazioni per inidoneità disposte a partire dal 1 febbraio 1990" e non per le prestazioni erogate dopo tale data per inidoneità già precedentemente accertate.
Riferimenti normativi: DPR 15/02/1952 num. 328 art. 156, Regol. della Navig. Marittima art. 156, Legge 17/02/1981 num. 26, Decreto Legge 22/01/1990 num. 6 art. 2, Legge 24/03/1990 num. 58 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/1996 num. 535 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 647 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1997 num. 457 art. 9, Legge 27/02/1998 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)