Sez. L, Sentenza n. 221 del 13/01/1996 (Rv. 495354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE | Compagnie portuali - Trattamento di fine rapporto dei dipendenti ed associati - Domanda relativa dei lavoratori portuali - Legittimazione passiva del Fondo gestione istituti contrattuali - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE
Con riguardo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti ed associati delle compagnie portuali, al quale in virtù del richiamo di cui all'art. 3 lett. g) della legge 17 febbraio 1981, n. 26 istitutiva del Fondo gestione istituti contrattuali (successivamente posto in liquidazione con D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con la legge 24 marzo 1990 n. 58)si applica la disciplina generale della legge 29 maggio 1982 n. 297, spetta alla compagnia portuale anziché al Fondo anzidetto la legittimazione passiva "ad causam" rispetto alla domanda dei lavoratori portuali volta a conseguire il sopraindicato trattamento, atteso che, in base al tenore testuale dell'art. 3 della menzionata legge istitutiva il Fondo ha il compito di provvedere al pagamento dei contributi e delle altre prestazioni a favore dei lavoratori portuali associati alle compagnie o ai gruppi portuali "per conto delle compagnie e dei gruppi" (al qual fine affluisce in esso il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori versate dalle compagnie e dai gruppi) né alcuna altra disposizione di legge ha sostituito il Fondo alla compagnia o gruppo portuale quale debitore per le obbligazioni degli enti predetti, restando anzi tale sostituzione espressamente esclusa, quanto agli obblighi previdenziali e assistenziali, dall'ultimo comma dell'art. 2 della menzionata legge n. 26 del 1981. 1
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1981 num. 26 art. 2, Legge 17/02/1981 num. 26 art. 3, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Decreto Legge 22/01/1990 num. 6 art. 1, Legge 24/03/1990 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)