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Sez. L, Sentenza n. 16155 del 21/12/2001 (Rv. 551307 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Legge n. 297 del 1982 - Applicabilità fin dalla sua entrata in vigore alle Compagnie portuali per i rapporti di lavoro dei loro dipendenti e associati - Conseguenze - Contributo per il Fondo di garanzia per il t.f.r. istituito dalla legge n. 297 del 1982 cit. - Obbligo del relativo versamento a carico delle Compagnie portuali a decorrere dallo stesso momento sopra indicato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551307-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Dalla generale applicabilità della legge n. 297 del 1982 a tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato privato soggetti al versamento dei contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si desume la soggezione alla relativa disciplina fin dalla sua entrata in vigore anche delle Compagnie portuali, le quali, direttamente o tramite il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (istituito con legge n. 26 del 1981 e posto in liquidazione con D.L. n. 6 del 1990, convertito nella legge n. 58 del 1990), hanno sempre provveduto al versamento dei suddetti contributi per i rapporti di lavoro dei loro dipendenti e associati corrispondendoli prima alla Cassa nazionale per la previdenza marinara (da sempre amministrata dall'INPS) poi direttamente all'INPS, a seguito della entrata in vigore della legge n. 416 del 1984 (che ha disposto la soppressione della suddetta Cassa e il trasferimento all'Istituto di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad essa). Ne consegue che dallo stesso momento le Compagnie portuali devono considerarsi assoggettate al versamento contributivo previsto dall'art. 2, comma ottavo, della citata legge n. 297 del 1982 per il finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto dalla medesima legge istituito. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le Compagnie portuali non potessero essere assoggettate al versamento contributivo in favore del Fondo per il t.f.r. fino al 18 marzo 1995, corrispondente al termine entro il quale, in base alla legge n. 647 del 1996, esse dovevano trasformarsi in società o cooperative secondo i tipi previsti dalla disciplina civilistica).

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1981 num. 26, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 22/01/1990 num. 6 CORTE COST., Legge 24/03/1990 num. 58 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 647 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/1996 num. 535 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)