Sez. 6, Sentenza n. 26707 del 18/04/2003 Ud. (dep. 19/06/2003) Rv. 225714 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - SUCCESSIVA PROVA DELL'IMPEDIMENTO | Imputato detenuto per altra causa - Richiesta presentata alla direzione dell'istituto carcerario prima della dichiarazione di contumacia - Costituisce notizia dello stato di detenzione - Ricezione della notizia, da parte del giudice procedente, dopo la dichiarazione di contumacia - Irrilevanza - Nullità dell'ordinanza - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - SUCCESSIVA PROVA DELL'IMPEDIMENTO
L'art. 123 cod. proc. pen., stabilendo che le dichiarazioni e richieste degli imputati detenuti o internati possano essere presentate alla direzione dell'istituto ove si trovano ristretti, ed abbiano efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria, comporta che quest'ultima debba considerarsi informata, nel momento stesso in cui l'interessato formula una richiesta ad essa diretta, del suo stato di detenzione. Ne consegue che deve considerarsi nulla, secondo il disposto dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., la dichiarazione di contumacia intervenuta dopo che l'imputato, detenuto per altra causa, abbia formalizzato presso la direzione dell'istituto carcerario una richiesta specificamente concernente il giudizio in corso, ancorché il provvedimento risulti deliberato prima che il giudice procedente avesse avuto notizia della richiesta stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 44 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)