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Sez. 1, Sentenza n. 304 del 23/02/1968 Ud. (dep. 01/06/1968) Rv. 108086 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - DELITTO PREVISTO DALL'ART 1 DLG 22 GENNAIO 1948, N 66 - REATO A DOLO SPECIFICO - DISTINZIONE DA FIGURE CRIMINOSE ANALOGHE.*
Stato
decisa il 1968-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108086-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - DELITTO PREVISTO DALL'ART 1 DLG 22 GENNAIO 1948, N 66 - REATO A DOLO SPECIFICO - DISTINZIONE DA FIGURE CRIMINOSE ANALOGHE.*

Il delitto di blocco stradale richiede, per la sua configurazione, un dolo specifico, che si concretizza nel fine di impedire o di ostacolare la circolazione. Tale particolare scopo dell'Azione caratterizza il reato e lo distingue da altri che, come ad es. L'interruzione di un officio o servizio pubblico (art.340 cod.pen.), richiedono soltanto il dolo generico.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/02/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)