Sez. 1, Sentenza n. 1102 del 01/03/1989 (Rv. 462031 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ DI CAPITALI - SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - DIFETTO DI COINCIDENZA - MANCATA CONOSCENZA DELLA SEDE EFFETTIVA - IMPROPONIBILITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - NOTIFICA COL RITO DEGLI IRREPERIBILI PRESSO LA SEDE LEGALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ DI CAPITALI - SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - DIFETTO DI COINCIDENZA - MANCATA CONOSCENZA DELLA SEDE EFFETTIVA - IMPROPONIBILITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - NOTIFICA COL RITO DEGLI IRREPERIBILI PRESSO LA SEDE LEGALE.*
In tema di notificazione a società di capitali, la circostanza che la Sede legale non risulti coincidere con la Sede effettiva, comporta, ove sia ignota la Sede effettiva e non sia possibile procedere nei confronti del legale rappresentante, come previsto dall'art. 145 terzo comma cod. proc. civ., che la notificazione deve essere effettuata presso la medesima Sede legale, con le modalità contemplate dall'art. 140 cod. proc. civ., per l'irreperibilità delle persone legittimate a ricevere l'atto, mentre resta precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143 cod. proc. civ., per l'ipotesi di dimora, residenza e domicilio sconosciuti, difettandone i relativi presupposti (alla stregua del sistema di pubblicità di detta Sede legale). L'inosservanza di tale principio, con l'effettuazione della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., determina inesistenza della stessa, non mera nullità, per radicale difformità rispetto al modello di legge, e, pertanto, qualora si tratti di notificazione dell'atto d'impugnazione, ne implica l'inammissibilità (non trovando applicazione l'art. 291 cod. proc. civ.). (V 6218/85, mass n 443347; (V 2604/83, mass n 427484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)