Sez. 1, Sentenza n. 904 del 29/01/1998 (Rv. 512052 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Società di capitali - Sede legale ed effettiva - Difetto di coincidenza - Mancata conoscenza della sede effettiva ed impossibilità di effettuarla al legale rappresentante ex art. 145, terzo comma cod. proc. civ. - Notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze in caso di indebito ricorso a tal tipo di notifica - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
In tema di notificazione a società di capitali, la circostanza che la sede legale non risulti coincidere con la sede effettiva, comporta, ove sia ignota la sede effettiva e non sia possibile procedere nei confronti del legale rappresentante, come previsto dall'art. 145, terzo comma, cod. proc. civ., che la notificazione deve essere effettuata presso la medesima sede legale, con le modalità contemplate dall'art. 140 cod. proc. civ., per l'irreperibilità delle persone legittimate a ricevere l'atto; resta, invece, precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143 cod. proc. civ., per l'ipotesi di dimora, residenza e domicilio sconosciuti, difettandone i relativi presupposti (alla stregua del sistema di pubblicità di detta sede legale). L'inosservanza di tale principio, con l'effettuazione della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., comporta la nullità (non l'inesistenza) della notificazione stessa, con l'ammissibilità della relativa rinnovazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)