Sez. 2, Sentenza n. 22101 del 25/10/2011 (Rv. 619431 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Persone giuridiche - Rappresentanza processuale - Legittimazione - Obbligo di verifica, anche d'ufficio, da parte del giudice - Sussistenza - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la legittimazione processuale delle parti, deve cioè verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di fare ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente; in difetto di tale prova, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile, in quanto promossa da soggetto non legittimamente rappresentato in giudizio. (Principio enunciato in riferimento al consigliere delegato di una società per azioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)