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Sez. 2, Sentenza n. 24298 del 15/11/2006 (Rv. 593381 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE | - Persona fisica costituita in giudizio per conto di una società dotata di personalità giuridica - Onere di allegazione della qualità di rappresentante della società - Sussistenza - Limiti - Direttore generale di società per azioni - Potere rappresentativo - Normale insussistenza - Conseguenze - Onere di esplicita allegazione del potere di rappresentanza sociale - Sussistenza - Mancato adempimento - Conseguenze - Costituzione in giudizio per conto della società - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2006-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593381-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE

Premesso che la persona fisica che si costituisce in giudizio per conto di una società dotata di personalità giuridica ha l'onere di allegare la qualità di legale rappresentante della società - assumendo rilevanza la prova di tale qualità solo nel caso che la stessa sia contestata dalla controparte -, tale allegazione, mentre può ritenersi implicita qualora si deduca di ricoprire la qualità di organo amministrativo della società (trattandosi di veste astrattamente idonea alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica), deve essere, invece, esplicita - anche senza necessità di indicare la fonte del potere rappresentativo - nel caso di costituzione in giudizio di chi dichiari di rivestire la qualità di direttore generale della società. Il direttore generale, infatti, costituisce un organo con compiti di direzione interna, dotato del potere di rappresentare la società, anche processualmente, nei rapporti esterni con effetti vincolanti soltanto se sussiste, in tal senso, una specifica attribuzione statutaria, oppure un conferimento negoziale da parte dell'organo amministrativo, ovvero ancora se tale potere deriva dalla natura dei compiti affidatigli. Ne consegue che, in mancanza di tale esplicita allegazione, il ricorso per cassazione proposto dal direttore generale della società deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2396, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)