Sez. 1, Sentenza n. 19162 del 13/09/2007 (Rv. 599009 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Direttore di filiale di banca - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere probatorio - A carico della banca - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto. (Nella specie, concernente l'appello proposto da una banca, in persona del direttore di filiale, in virtù del potere di rappresentanza conferitogli dallo statuto, il giudice del merito aveva dichiarato inammissibile, il gravame, in quanto, e fronte dell'eccezione dell'appellato, la banca non aveva prodotto lo statuto; la S.C. ha cassato la sentenza, affermando che l'inversione dell'onere della prova in ordine alla titolarità del potere di rappresentanza opera anche nel caso in cui questo sia previsto dallo statuto, tenuto conto della pubblicità stabilita per gli atti delle società di capitali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)