diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17543 del 01/09/2004 (Rv. 577596 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione dei crediti - Soggetti legittimati - Requisiti - Svolgimento di attività assistenziale senza scopo di lucro - Accertamento in fatto - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'attività svolta dal Consorzio siciliano di riabilitazione.
Stato
decisa il 2004-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577596-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

Ai fini del riconoscimento del diritto dei datori di lavoro a corrispondere i contributi assicurativi mediante cessione dei crediti, come previsto dall'art. 4, dodicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per le istituzioni e gli enti non aventi finalità di lucro che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o a mezzo di convenzioni con lo Stato, le regioni o le unità sanitarie locali, la valutazione dell'esistenza o meno di fini di lucro spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il beneficio contributivo nei confronti del Consorzio siciliano di riabilitazione, sul presupposto, fra l'altro, che il requisito dell'assenza di fini lucrativi non era escluso dalla circostanza che, per previsione statutaria, il saldo patrimoniale attivo residuato dall'attività del consorzio potesse essere devoluto ai soci, costituiti da sezioni dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)