Sez. L, Sentenza n. 16212 del 28/10/2003 (Rv. 567747 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Crediti posti a carico del Comune da legge regionale - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
La validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti "maturati" nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile (non ricorrendo quest'ultimo requisito prima del compimento della procedura di spesa secondo l'ordinamento contabile dell'amministrazione debitrice), che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale ed all'amministrazione debitrice, e che quest'ultima, entro 90 giorni da detta notifica, comunichi la contestazione od il riconoscimento della propria posizione debitoria, indicando, in tale ultima ipotesi, gli estremi dell'impegno, del capitolo di bilancio al quale la spesa è imputata, e del visto dell'organo di controllo; ne consegue che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva, senza che ne assuma rilievo la circostanza che (come nella specie) il credito ceduto vantato dal datore di lavoro nei confronti del Comune fosse posto a carico del Comune da una legge regionale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 12/02/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 436 art. 6, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 262 art. 2, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)