diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15519 del 16/10/2003 (Rv. 567487 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567487-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

La validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti "maturati" nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile - non ricorrendo quest'ultimo requisito prima del compimento della procedura di spesa secondo l'ordinamento contabile dell'amministrazione debitrice - , che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale ed all'amministrazione debitrice, e che quest'ultima, entro 90 giorni da detta notifica, comunichi la contestazione od il riconoscimento della propria posizione debitoria, indicando, in tale ultima ipotesi gli estremi dell'impegno, del capitolo di bilancio, al quale la spesa è imputata, e del visto dell'organo di controllo; con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva. (Nella specie, affermando i principi di cui sopra con riferimento a crediti per spese trasporto disabili, che nella regione Sicilia sono poste direttamente a carico del comune in cui risiedono gli assistiti, la S.C ha escluso la rilevanza di tale circostanza, sia perché estranea all'ente previdenziale, sia perché il comune obbligato potrebbe opporre contestazioni sull'an e il quantum del credito ceduto)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 com. 26 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 262 art. 2 com. 6, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 12 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)