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Sez. L, Sentenza n. 3894 del 03/07/1984 (Rv. 435840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA - RIUNIONI INDETTE DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - - DETERMINAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORATORI CHIAMATI A PARTECIPARVI - COMPITO DI TALI RAPPRESENTANZE - CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA - RIUNIONI INDETTE DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - - DETERMINAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORATORI CHIAMATI A PARTECIPARVI - COMPITO DI TALI RAPPRESENTANZE - CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970, le rappresentanze sindacali aziendali possono, singolarmente o congiuntamente, indire, nell'ambito dell'unità produttiva, riunioni riguardanti sia la generalità dei lavoratori sia gruppi di essi, restando escluso che la Determinazione di tali gruppi - rimessa alla libera scelta delle rappresentanze predette e ispirata, a giudizio delle medesime, da ragioni di necessità o di opportunità - debba essere legata alla struttura organizzativa adottata dall'imprenditore all'interno dell'unità produttiva o dipendere da altro prefissato criterio, alla cui osservanza sia tenuto il soggetto legittimato ad indire l'assemblea. Tale soggetto, pertanto, potrà delimitare l'insieme dei lavoratori chiamati a partecipare all'assemblea secondo un'autonoma valutazione discrezionale e senza che il datore di lavoro possa sottoporre a critiche o a controlli le determinazioni in proposito adottate, così da ostacolare o impedire l'assemblea medesima, ove siano rispettate, per l'Esercizio del relativo diritto, le condizioni stabilite dalle norme di legge nonché le ulteriori modalità eventualmente concordate al riguardo in Sede di contrattazione collettiva. (V 1906/82, mass n 419747; (V 1366/76, mass n 380067).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)