Sez. 2, Sentenza n. 12847 del 29/11/1991 (Rv. 474827 - 01)
Professionisti - Ingegneri e architetti | Crediti professionali - Inadempimento del debitore - Conseguenze - Interessi moratori ex art. 9 della tariffa professionale - Spettanza - Danno superiore ai predetti interessi - Risarcimento - Ammissibilità - Condizioni.
Professionisti - Ingegneri e architetti
Ai sensi dell'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (legge 2 marzo 1949 n. 143) gli interessi moratori per i crediti professionali sono ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, mentre nell'ipotesi in cui il professionista assuma di avere risentito, a causa dell'inadempimento del debitore, un danno in misura superiore ai predetti interessi legali, lo stesso deve dar la prova ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ. degli effetti economici pregiudizievoli subiti per l'impossibilità di disporre delle somme dovute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)