Sez. 2, Sentenza n. 1833 del 07/02/2003 (Rv. 560305 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Compensi professionali - Ritardato pagamento - Disciplina speciale in materia di interessi - Maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Ammissibilità - Limiti.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., purché sia fornita la relativa prova, che non è in "re ipsa".
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)