Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 6 marzo 1979, causa 100/78
Epigrafe
Nel procedimento 100/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du Travail di Charleroi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
CLAUDINO ROSSI, residente in Bologna,
e
CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILLIALES DES REGIONS DE CHARLEROI ET NAMUR, con sede in Charleroi,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 79, n. 3, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU del 5 luglio 1971, n. L 149, pag. 2),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Claudino Rossi, cittadino italiano nato il 3 marzo 1924, dopo aver lavorato in Italia dal 1938 al 1948, andava a lavorare nel Belgio come operaio nelle miniere di carbone dal 1948 al 1953, indi nella siderurgia al 1953 al 1958.
paragrafo 2
Colpito da malattia professionale, gli veniva attribuita una rendita a carico di un ente belga di previdenza sociale, rendita corrispondente all'invalidità permanente del 52 % dal 13 maggio 1964 e del 100 % dall'11 dicembre 1967.
paragrafo 3
Egli ha due figlie, Clelia nata il 28 ottobre 1958 e Giuseppina nata il 23 marzo 1965, per le quali gli venivano corrisposti nel Belgio gli assegni familiari fino al 28 febbraio 1973, data alla quale rientrava con tutta la famiglia in Italia.
paragrafo 4
Dal 1o marzo 1973, il pagamento degli assegni familiari veniva sospeso dall'ente belga — a norma dell'art. 79, n. 3, del regolamento CEE n. 1408/71 — per il motivo che la moglie dell'interessato esercitava in Italia un'attività professionale atta ad attribuirle il diritto agli assegni fa-miliari a norma delle leggi italiane.
paragrafo 5
La moglie del ricorrente chiedeva quindi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) gli assegni familiari per le due figlie.
paragrafo 6
Con provvedimento 13 aprile 1976, l'INPS respingeva la domanda motivando che «la qualifica di capofamiglia, ai fini degli assegni familiari, nei confronti delle figlie è rivestita dal padre e non può essere trasferita ad altra persona in quanto il padre non risulta (sic) né invalido né disoccupato».
paragrafo 7
Di fronte al rifiuto di entrambi gli enti previdenziali di corrispondergli gli assegni familiari per le due figlie, il Rossi ha adito il Tribunal du Travail di Charleroi il quale, con sentenza 19 aprile 1978, ha sottoposto alla Corte due questioni pre-giudiziali:
paragrafo 8
1) Se il fatto che la legge italiana non consente, ai fini del versamento degli assegni familiari, il trasferimento della qualità di capofamiglia alla moglie quando il marito fruisce di una pensione o di una rendita (Fonds des Maladies Professionnelles) a carico di un altro Stato membro osti all'applicazione dell'art. 79, n. 3, del regolamento del Consiglio CEE n. 1408/71.
In altre parole, se l'ente belga debba accollarsi l'onere del pagamento degli assegni familiari anche se in Italia sussista il diritto a tali prestazioni in ragione dell'esercizio di un'attività professionale da parte di un familiare del beneficiario della pensione o della rendita, ma tale diritto non sia perfetto a causa di particolari disposizioni della legge italiana.
2) Ammettendo che la decisione dell'ente italiano non sia attualmente più legittima perché in contrasto col principio della parità dei diritti fra l'uomo e la donna, se l'ente belga sia tenuto a versare la differenza fra gli assegni fa-miliari italiani e quelli belgi, affinché siano tutelati i diritti acquistati in forza della legge del paese in cui l'interessato è stato da ultimo occupato e vengano evitate disparità di trattamento fra lavoratori che hanno do-vuto soddisfare le medesime condizioni per ottenere la pensione o la ren-dita.
paragrafo 9
La sentenza del Tribunal du Travedi di Charleroi è pervenuta alla Corte il 27 aprile 1978.
paragrafo 10
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, osservazioni scritte sono depositate per il sig. Claudino Rossi dal sig. Daniele Rossini, direttore del Servizio Sociale «Patronato ACLI», delegato sindacale CSC; per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico, sig. J. C. Seche, in qualità d'agente; per il Governo del Regno del Belgio del sig. J. Dufour et per il Governo della Repubblica italiana dai sigg. Adolfo Maresca e Franco Favara. La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › a) Osservazioni dell'attore › Sulla prima questione
paragrafo 1
L'attore nella causa principale rileva anzitutto che il motivo addotto dall'INPS per negare il pagamento degli assegni familiari, a norma delle leggi italiane, a causa dell'attività professionale della moglie non è completamente esatta, giacché il padre è stato riconosciuto colpito da un'invalidità del 100 % dal Fonds des Maladies Professionnelles belga; egli ha quindi senza dubbio la qualità d'invalido, ma questa qualifica non gli è stata attribuita dalla legislazione italiana.
paragrafo 2
Cionondimeno, egli dispone di un reddito (rendita per malattia professionale) che gli permette di conservare la qualità di capofamiglia a norma dell'art. 5 del te-sto unico delle leggi in materia di assegni familiari, coordinate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il quale dispone che i figli sono considerati a carico del capofamiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.
paragrafo 3
paragrafo 4
Benché siano formulati in modo diverso, gli artt. 76 e 79, n. 3, perseguono lo stesso scopo, cioè il divieto di cumulo degli assegni qualora il diritto sussista in due Stati membri. La sola differenza consiste nel fatto che l'art. 76 si riferisce ai lavoratori attivi e ai disoccupati, mentre l'art. 79 riguarda i titolari di pensioni o rendite.
paragrafo 5
Nel caso sottoposto alla Corte, solo il padre, titolare della rendita per malattia professionale a carico dell'ente belga, può avere la qualità di capofamiglia a norma della legge italiana; spetta quindi all'ente belga l'onere del pagamento degli assegni familiari.
paragrafo 6
L'attore propone quindi che la Corte confermi, nel suo principio, la sentenza Ragazzoni.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › a) Osservazioni dell'attore › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Anche se ciò non emerge chiaramente dalla sentenza di rinvio, la seconda questione pregiudiziale è dovuta all'esistenza delle seguenti disposizioni:
paragrafo 2
la legge italiana 9 dicembre 1977, n. 903, entrata in vigore il 18 dicembre 1977, la quale istituisce la parità di trattamento fra uomo e donna e consente alla moglie di riscuotere gli assegni familiari alternativamente al marito;
l'art. 60, ultimo comma, delle leggi coordinate belghe relative agli assegni familiari per lavoratori dipendenti, coordinate con Regio Decreto 19. 12. 1939 (M.B. del 22. 12. 1939), il quale dispone che «se gli assegni familiari dovuti per altra causa sono inferiori a quelli il cui versamento è contemplato dalla presente legge, la persona che può valersi di questa può esigere la differenza».
paragrafo 3
Giacché il problema sollevato dalla seconda questione sorge a partire dal 18 dicembre 1977, occorre stabilire anzitutto come vada interpretata ed applicata la legge italiana 9 dicembre 1977 in relazione agli artt. 76 e 79 del regolamento n. 1408/71, qualora entrambi i coniugi abbiano diritto agli assegni familiari, l'uno a norma delle leggi italiane, l'altro a norma delle leggi di un altro Stato membro.
paragrafo 4
L'art. 9 della legge sopra menzionata stabilisce che la moglie «può» chiedere gli assegni familiari «in alternativa» al marito. Questa disposizione va forse interpretata nel senso che la moglie «è obbligata» a chiedere gli assegni familiari per l'applicazione corretta dell'art. 79 (o. dell'art. 76) del regolamento n. 1408/71? In altre parole, occorre avere esaurito tutte le possibilità di ottenere gli assegni familiari contemplate dalle legge del paese di residenza dei figli perché l'applicazione dell'art. 76 o 79 sia eventualmente inoperante?
paragrafo 5
L'attore ritiene che non si possa imporre al lavoratore migrante l'applicazione di una disposizione nazionale se questa può diminuire i diritti acquistati a norma delle leggi del paese dell'ultima occupazione. Un'imposizione del genere sarebbe in contrasto con gli scopi dell'art. 51 del Trattato il quale, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori, garantisce il pagamento, nell'intero territorio della Comunità, delle prestazioni acquistate in forza delle leggi di uno Stato membro.
paragrafo 6
La questione sollevata dal Tribunal du Travati di Charleroi parte implicitamente dall'esempio di due lavoratori che hanno dovuto soddisfare, nel territorio dello stesso Stato, le stesse condizioni per ottenere la pensione d'invalidità o la rendita per malattia professionale. Se questi due lavoratori risiedono entrambi nel Belgio, i loro figli riceveranno gli assegni familiari del regime belga in forza della pensione o della rendita attribuita al padre, indipendentemente dalla situazione della madre: tanto se questa lavora, quanto se riscuote anch'essa una pensione, è sempre al padre che spetta con precedenza il diritto agli assegni familiari. Se viceversa uno di questi due lavoratori trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro e la moglie vi lavora, l'applicazione rigida dell'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71 può avere come conseguenza che l'attività della moglie prevalga sulla situazione del marito e leda le spettanze in fatto di assegni familiari che questi trae dalla sua qualità di pensionato.
paragrafo 7
Ora, per essere in armonia con l'art. 51 del Trattato, l'art. 79 del regolamento n. 1408/71 non deve far sì che le spettanze di un lavoratore migrante, titolare di una pensione o di una rendita, siano pregiudicate dalla situazione della moglie o di un altro membro della famiglia, in caso di trasferimento della residenza nel territo-rio di un altro Stato.
paragrafo 8
L'ente del paese debitore della pensione o della rendita deve in ogni caso garantire le prestazioni contemplate dalle leggi che esso applica, se queste prestazioni sono più favorevoli, salvo recuperare, onde evitare il doppio pagamento, quelle liquidate in forza delle leggi del paese di residenza dei figli.
paragrafo 9
Per arrivare a questa conclusione, l'attore adduce i seguenti argomenti:
paragrafo 10
il cumulo dei diritti alle prestazioni o agli assegni familiari, qualora il coniuge eserciti un'attività professionale, è disciplinato in particolare dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72, emendato dal regolamento n. 873/73. Questo articolo, nella sua attuale versione, sembra però si applichi unicamente qualora gli assegni fa-miliari siano dovuti a norma delle leggi di uno Stato membro secondo le quali l'acquisto del diritto a tali prestazioni non è subordinato a condizioni di assicurazione o di occupazione, il che non avviene nella fattispecie giacché tanto in Italia quanto nel Belgio il versamento degli assegni familiari dipende dall'esercizio di un'attività professionale o dalla corresponsione di una pensione o di una rendita.
La precedente versione dell'art. 10 sopra menzionato si richiamava alle norme di precedenza nazionali. Ciò significava che il richiamo alle leggi dello Stato nel cui territorio risiedevano i membri della famiglia implicava del pari l'applicazione delle norme che determinavano la precedenza in materia di non cumulo.
Questo principio deve valere in sede di applicazione dell'art. 76 o dell'art. 79 del regolamento n. 1408/71, nel senso che, se le leggi del paese di residenza dei figli stabiliscono che il diritto agli assegni familiari spetta in primo luogo al padre e che la madre ha la facoltà ma non l'obbligo di chiedere a sua volta le prestazioni, l'ente del paese debitore della pensione o della rendita non deve considerarsi sollevato dal pagamento degli assegni familiari.
L'art. 64 delle leggi coordinate bel-ghe in materia di assegni familiari stabilisce che, quando più persone possono chiedere gli assegni familiari per gli stessi figli, il diritto spetta soprattutto al padre. Il presente caso dimostra che il padre è stato soggetto esclusivamente e da ultimo alle leggi belghe. La qualità di avente diritto del padre deve quindi prevalere su quella della madre, anche se questa può ora acquistare la qualità di capo-famiglia a norma della legge italiana 9 dicembre 1977.
L'art. 60 delle stessi leggi coordinate contempla espressamente, nell'ultimo comma, il versamento delle prestazioni del regime più favorevole. Di conseguenza, qualora degli assegni fa-miliari vengano versati in Italia, l'ente belga deve pagare la differenza fra gli assegni familiari del regime belga e quelli del regime italiano.
Tanto nel Belgio quanto in Italia, l'acquisto del diritto agli assegni familiari è subordinato a condizioni di assicurazione o di occupazione. Nella fattispecie in esame il diritto agli assegni familiari belgi esiste grazie alla rendita per malattia professionale acquistata per il lavoro effettuato nel Belgio. Se si considera che le prestazioni per malattia professionale sono attribuite, a norma dell'art. 57, n. 1, del regolamento n. 1408/71, esclusivamente in forza delle leggi dell'ultimo Stato in cui l'interessato è stato esposto al rischio di malattia professionale e che gli assegni familiari belgi sono indirettamente collegati alla rendita d'invalidità corrisposta dal Fonds des Maladies Professionnelles, l'ente belga deve in ogni modo, dato il nesso che esiste fra le due prestazioni, pagare gli assegni familiari del regime belga.
paragrafo 11
La soluzione da dare alla seconda questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal du Travail di Charleroi può essere quindi la seguente:
paragrafo 12
«Quando le prestazioni o gli assegni familiari dipendono da una pensione o da una rendita, l'applicazione dell'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71 non può far sì che il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti in forza delle leggi dello Stato debitore della pensione o della rendita sia pregiudicato dall'applicazione di una disposizione meno favorevole delle leggi del paese di residenza dei figli».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › b) Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione
paragrafo 1
La Commissione rileva che l'art. 77, n. 2, del regolamento n. 1408/71 precisa le norme secondo le quali vengono corrisposte le prestazioni per figli a carico dei titolari di rendite e in forza delle quali queste gli sono versate, quale che sia lo Stato membro nel cui territorio egli risiede.
paragrafo 2
A norma di questa disposizione, gli assegni familiari, anche dopo il 28 febbraio 1973, sono quindi normalmente dovuti al Rossi in forza delle leggi belghe.
paragrafo 3
Il diritto alle prestazioni dovute a norma dell'art. 77 è tuttavia sospeso, a norma dell'art. 79, n. 3, «se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale».
paragrafo 4
Il principio di non cumulo di diritti alle prestazioni familiari è lo stesso di cui all'art. 76 del regolamento n. 1408/71, per quanto riguarda gli assegni familiari per lavoratori e disoccupati, che è stato applicato in una recente sentenza del 20 aprile 1978 (Ragazzoni, 134/77, Racc. pag. 963).
paragrafo 5
La sola differenza testuale consiste nel fatto che l'art. 79, n. 3 contempla l'ipotesi in cui i figli «danno diritto» a prestazioni, mentre l'art. 76 considera quella in cui delle prestazioni «sono dovute anche» il che, sostanzialmente, può essere considerato identico.
paragrafo 6
A norma dell'art. 1 della legge sugli assegni familiari del 30 maggio 1955 (Gazzetta ufficiale 7 settembre 1955, n. 206, suppl. Ord. 1955-II, pag. 1370) questi sono dovuti in Italia per le persone a carico del capofamiglia il quale eserciti, nel territorio di questo Stato, un'attività professionale retribuita al servizio di un terzo. Ora, l'art. 3 considera, in primo luogo, il padre come capofamiglia, mentre alla madre può essere attribuita questa qualità solo in determinati casi.
paragrafo 7
Nel caso del Rossi, la circostanza ch'egl sia colpito da incapacità lavorativa totale non è stata tale — per l'INPS — da far attribuire alla madre la qualità di capofamiglia.
paragrafo 8
La Commissione si è chiesta se sia fondato, rispetto alle leggi italiane, il provvedimento dell'INPS, del momento che l'art. 3, lett. b), della legge 30 maggio 1955 contempla espressamente il caso del marito totalmente invalido (il marito invalido permanente al lavoro) fra le ipotesi in cui la madre è considerata capofamiglia.
paragrafo 9
La Commissione ritiene tuttavia che non sia il caso di fermarsi a quest'obiezione che porterebbe il giudice belga a controllare la fondatezza del provvedimento italiano e la Corte di giustizia ad interpretare il diritto italiano, il che esula dalla sua competenza. Inoltre, una situazione del genere si risolverebbe nel privare il Rossi delle prestazioni nel Belgio, per il fatto che i figli «danno diritto» a queste prestazioni in Italia, mentre l'ente italiano, con un provvedimento non più impugnabile in Italia, ha dichiarato che essi non' lo danno.
paragrafo 10
La Commissione si ferma a questa constatazione e conclude che la soluzione data dalla Corte nella causa Ragazzoni vale per la causa Rossi e che la sospensione del diritto agli assegni familiari, dovuti a norma dell'art. 77, sospensione contemplata dall'art. 79, n. 3, non si applica qualora i figli non abbiano dato diritto alle prestazioni familiari «perché la qualità di capofamiglia è riconosciuta solo al padre».
paragrafo 11
La legge italiana 9 dicembre 1977 sulla parità di trattamento fra uomini e donne nel campo del lavoro (Gazzetta ufficiale, 17 dicembre 1977) ha modificato la legge 30 maggio 1955 e all'art. 9 precisa: «Gli assegni familiari… per i familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari… per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.»
paragrafo 12
La Corte però, nel dichiarare nella sentenza Ragazzoni che «la sospensione del diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, contemplata dall'art. 76, non si applica allorché il padre lavora all'estero in uno Stato membro, mentre la madre svolge un'attività lavorativa subordinata nel paese di residenza degli altri membri della famiglia e non ha, in base alle leggi di questo paese, acquistato il diritto agli assegni familiari perché la qualità di capofamiglia è riconosciuta soltanto al padre oppure perché non si sono verificati i presupposti da cui dipende l'attribuzione alla madre del diritto al versamento degli assegni», ha inteso risolvere il problema in modo da includervi queste nuove norme senza nominarle espressa-mente.
paragrafo 13
In conclusione, la Commissione ritiene che la prima questione vada risolta come segue:
paragrafo 14
«La sospensione del diritto alle prestazioni per figli a carico del padre titolare di una rendita, dovute a norma dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, sospensione contemplata dall'art. 79, n. 3, non si applica quando i figli non hanno dato diritto a prestazioni od assegni familiari a norma delle leggi di uno Stato membro, a causa dell'esercizio di un'attività professionale, sia perché la qualità di capofamiglia non è stata riconosciuta alla madre, sia perché non sono soddisfatte le condizioni cui è subordinata l'attribuzione alla madre del diritto al versamento degli assegni».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › b) Osservazioni della Commissione › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Da questa soluzione si desume che spetta all'ente belga corrispondere gli assegni fa-miliari. Non è quindi necessario alcun confronto fra l'importo belga e l'importo italiano supposto inferiore.
paragrafo 2
Tuttavia, nel caso in cui, per il combinato disposto dell'art. 77, n. 2, e dell'art. 79, gli assegni familiari corrisposti in uno Stato membro siano meno elevati di quelli cui gli interessati avrebbero avuto diritto in un altro, non vi è motivo di procedere al confronto degli importi giacché il regolamento n. 1408/71 stabilisce le leggi da applicarsi in materia di assegni familiari, secondo criteri che non tengono conto di un confronto del genere e senza contemplare complementi destinati ad attribuire ai beneficiari l'importo più favorevole stabilito dalle leggi che potrebbero essero applicate.
paragrafo 3
Stando così le cose, la Commissione ritiene che la seconda questione vada risolta come segue:
paragrafo 4
«L'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71 non contempla che l'ente competente il quale sospende, a norma di questa disposizione, il versamento delle prestazioni da esso dovute in forza dell'art. 77, corrisponda un complemento per te-ner conto della differenza eventuale fra l'importo delle prestazioni ch'esso ha cessato di versare e quelle cui i figli danno diritto in un altro Stato, a causa dell'esercizio di un'attività professionale».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › c) Osservazioni del Governo belga › Sulla prima questione
paragrafo 1
Il Governo belga osserva anzitutto che l'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71 si applica se, in Italia, sussiste per i figli il diritto agli assegni, a causa d'una attività professionale.
paragrafo 2
Esso rileva poi che le leggi italiane stabiliscono che il diritto alle prestazioni familiari spetta alla madre lavoratrice, se il padre è stato dichiarato invalido.
paragrafo 3
Ora, è evidente che se è stata attribuita una rendita per una malattia professionale al 100 o/o, lo stato d'invalidità non può essere messo in dubbio e questo stato non può essere valutato dall'ente italiano, bensì dall'ente belga, debitore della rendita.
paragrafo 4
Di conseguenza, per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, il Governo belga ritiene che il padre di famiglia, essendo invalido ai sensi delle leggi belghe, possiede i requisiti prescritti dalle leggi italiane giacché la madre, anch'essa lavoratrice, ha diritto alle prestazioni fa-miliari contemplate da queste leggi.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › c) Osservazioni del Governo belga › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Il Governo belga dichiara che nessuna disposizione del regolamento contempla il diritto ad un complemento di assegni fa-miliari a carico di un altro paese.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › d) Osservazioni del Governo italiano
paragrafo 1
Il Governo italiano rileva anzitutto che il fatto che l'ente belga abbia sospeso la cor-responsione degli assegni familiari quando il Rossi è tornato in Italia, il 28 febbraio 1973, «potrebbe costituire una violazione dell'art. 77, n. 2, del regolamento CEE n. 1408/71, secondo il quale il luogo di residenza del titolare di una pensione o dei suoi figli non può assumere alcuna rilevanza».
paragrafo 2
Questo fatto è però solo un indizio giacché, per motivare il rifiuto di corrispondere gli assegni familiari, l'ente belga non ha addotto il mutamento di residenza, bensì l'esercizio di un'attività professionale in Italia da parte della moglie del Rossi, mentre non risulta quale sia la data di inizio di questa attività.
paragrafo 3
In epoca imprecisata la sig.ra Rossi, il cui marito non percepiva più assegni familiari, ha chiesto la loro corresponsione all'INPS richiamandosi alla propria attività dipendente, ma con provvedimento 13 aprile 1976, non impugnato e non più impugnabile in sede giurisdizionale, l'INPS ha respinto tale richiesta perché infondata secondo le leggi italiane allora vigenti.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › d) Osservazioni del Governo italiano › Sulla prima questione
paragrafo 1
L'art. 79, n. 3, costituisce una norma anti cumulo la quale tende ad evitare che lo stesso figlio «dia diritto a più assegni fa-miliari». L'applicazione di questa norma è subordinata alla condizione dell'esistenza concreta di un cumulo di più diritti ad assegni familiari. Se il cumulo per qualsiasi ragione non si realizza, rimane operante l'art. 77.
paragrafo 2
L'art. 79, n. 3, è norma analoga a quella contenuta nel precedente art. 76 dello stesso regolamento. Ora, in relazione a questo art. 76, la sentenza Ragazzoni ha dichiarato che gli assegni familiari sono dovuti solo quando ricorrono tutte le condizioni imposte dalle leggi nazionali e che, prima della legge 9 dicembre 1977, n. 903, le leggi italiane non consentivano il versamento degli assegni familiari alla madre lavoratrice, eccettuati alcuni casi tassativi ed eccezionali.
paragrafo 3
Basta quindi applicare nella presente controversia i principi enunciati dalla Corte nella sentenza Ragazzoni. Inoltre, poiché l'ormai definitivo provvedimento 13 aprile 1976 dell'INPS ha escluso — correttamente secondo le leggi italiane a quell'epoca vigenti — che i figli del Rossi diano diritto agli assegni familiari per l'attività professionale svolta dalla loro madre, l'ente belga deve solo prendere atto che non si è verificato in concreto quel cumulo che costituisce il presupposto per la sospensione di cui all'art. 79, n. 3.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › d) Osservazioni del Governo italiano › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Secondo il Governo italiano, la seconda questione può riguardare unicamente il periodo posteriore al 18 dicembre 1977, data in cui è entrata in vigore in Italia la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro.
paragrafo 2
A rigore, questo secondo quesito sarebbe irrilevante posto che la causa dinanzi al Tribunal du Travail di Charleroi è iniziata il 30 novembre 1976, quindi molto prima del 18 dicembre 1977.
paragrafo 3
Il Governo italiano tiene tuttavia ad esaminare la seconda questione. Benché l'art. 79, n. 3 parli di «sospensione» e non di «riduzione», il che potrebbe far ritenere che la sospensione debba in ogni caso essere totale, si deve ricordare pure che l'art. 3, n. 1, del medesimo regolamento n. 1408/71 enuncia il principio della «parità di trattamento» dei cittadini di tutti gli Stati membri. Ne deriva che il criterio determinante per la soluzione della questione sollevata è costituito dalla ratio delle norme anti cumulo, le quali hanno unicamente lo scopo di evitare arricchimenti ingiustificati, di guisa che la sospensione totale sarebbe eccessiva rispetto a detta ratio e contrasterebbe con l'art. 51 del Trattato.
paragrafo 4
Pertanto l'art. 79, n. 3 va interpretato come disponente alternativamente la sospensione totale ovvero la sospensione parziale, a seconda che l'importo degli assegni familiari collegati con la pensione sia inferiore o invece superiore all'importo degli assegni familiari che con essi vanno a cumularsi.
paragrafo 5
Il principio del trattamento più favorevole al lavoratore è del resto riconosciuto da altre disposizioni e dal preambolo del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 6
Infine, questa interpretazione realizza appieno il principio della parità di trattamento che giustamente è ricordato dal giudice belga.
paragrafo 7
In caso di diversa soluzione, infatti, i lavoratori che hanno in pari misura contribuito alla formazione delle risorse destinate alla previdenza sociale riceverebbero prestazioni di importo diverso per conseguenza di circostanze estrinseche ai rapporti previdenziali.
paragrafo 8
Per questi motivi, il Governo italiano propone alla Corte di dichiarare:
paragrafo 9
«— che l'art. 79, n. 3, del regolamento CEE n. 1408/71 contiene una norma anti cumulo e prevede la sospensione degli assegni familiari collegati a pensioni solo nel caso in cui i figli danno effettivamente ed in concreto diritto ad altri assegni familiari secondo la legislazione di uno Stato membro in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale;
— che l'art. 79, n. 3, del regolamento CEE n. 1408/71 è valido solo se interpretato nel senso che la sospensione degli assegni familiari collegati a pensioni può essere anche solo parziale e deve essere operata nella misura strettamente necessaria ad evitare un arricchimento ingiustificato del beneficiario della prestazione».
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale .
paragrafo 1
L'udienza ha avuto luogo il 30 novembre 1978.
paragrafo 2
La Commissione ha rilevato che, nelle osservazioni scritte, l'attore nella causa principale ha citato l'art. 60, ultimo comma, delle leggi coordinate belghe sugli assegni familiari. Ora, questa disposizione precisa che se gli assegni familiari dovuti per altra causa sono inferiori a quelli contemplati da dette leggi belghe, l'interessato ha diritto alla differenza. Ciò posto, se la Corte decidesse di risolvere la seconda questione, la Commissione suggerisce che la sentenza non escluda la possibilità per l'interessato di valersi della clausola nazionale che contempli un complemento. Nello stesso modo in cui in materia di pensioni, secondo la giurisprudenza della Corte, può essere applicata la clausola nazionale anti cumulo qualora vi sia rinvio alle leggi nazionali, così quando, come nella fattispecie, si ha rinvio alle leggi nazionali in materia di assegni familiari, si può applicare la disposizione nazionale che attribuisca un complemento nazionale.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1o febbraio 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 19 aprile 1978, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 1978, il Tribunal du Travati di Charleroi ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, delle questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 76-79 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2);
punto 2
dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la Caisse de Compensation pour Allocations familiales des Régions de Charleroi et Namur, convenuta nella causa principale, e un lavoratore italiano, padre di due figli, titolare di una rendita belga, a carico del Fondi des Maladies professionnelles dall'11 dicembre 1967, per inabilità permanente totale;
punto 3
questo lavoratore invalido ha riscosso nel Belgio gli assegni familiari versatigli dalla convenuta fino al 28 febbraio 1973, data in cui è ritornato in Italia con l'intera famiglia;
punto 4
in detta data, l'ente belga ha sospeso il pagamento degli assegni familiari, motivando che la moglie del lavoratore svolgeva in Italia un'attività professionale atta a darle diritto ad assegni familiari a norma delle leggi italiane;
punto 5
di fatto, gli assegni familiari venivano negati all'interessato con provvedimento, in data 13 aprile 1976, dell'INPS di Bologna, per il motivo che, secondo le leggi italiane vigenti in quell'epoca, la qualità di capofamiglia, per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, è riconosciuta al padre e non può essere trasferita da altri per il fatto che il padre non è invalido né disoccupato;
punto 6
in queste circostanze il Tribunal du Travati di Charleroi ha sottoposto alla Corte due questioni di cui la prima è la seguente:
«Se il fatto che la legge italiana non consente, ai fini del versamento degli assegni familiari, il trasferimento della qualità di capofamiglia alla moglie quando il marito fruisce di una pensione o di una rendita (Fonds des Maladies Professionnelles) a carico di un altro Stato membro osti all'applicazione dell'art. 79, n. 3, del regolamento del Consiglio CEE n. 1408/71.
In altre parole, se l'ente belga debba accollarsi l'onere del pagamento degli assegni familiari anche se in Italia sussista il diritto a tali prestazioni in ragione dell'esercizio di un'attività professionale da parte di un familiare del beneficiario della pensione o della rendita, ma tale diritto non sia perfetto a causa di particolari disposizioni della legge italiana».
punto 7
Secondo l'art. 77 del regolamento n. 1408/71, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari contemplate dalle leggi dello Stato membro competente per la pensione o per la rendita, quale che sia lo Stato membro nel territorio del quale risiedano il titolare della pensione o della rendita o i figli;
punto 8
a norma dell'art. 79, n. 3, dello stesso regolamento, il fatto di avere diritto a prestazioni o assegni familiari a norma delle leggi di uno Stato membro, a causa dell'esercizio di un'attività professionale, sospende il diritto alle prestazioni dovute a norma dell'art. 77;
punto 9
questa norma anti cumulo ha senso e si può applicare solo se il diritto alle prestazioni spetta effettivamente secondo le leggi dello Stato in cui viene svolta l'attività professionale;
punto 10
la prima questione va quindi risolta nel senso che a norma dell'art., 79, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1408/71, la sospensione del diritto agli assegni familiari per i figli a carico del padre che è titolare di una pensione secondo le leggi di uno Stato membro, non si applica se la madre non ha acquistato effettivamente il diritto agli stessi assegni in forza delle leggi di un altro Stato membro per il fatto di esercitare'un'attività professionale, o perché la qualità di capofamiglia è riconosciuta solo al padre, o, comunque, perché non sussistono i presupposti per l'attribuzione alla madre del diritto di riscuotere gli assegni.
punto 11
Il Tribunal du Travati di Charleroi ha sollevato in secondo luogo la seguente questione:
«Ammettendo che la decisione dell'ente italiano non sia attualmente più legittima perché in contrasto col principio della parità dei diritti fra l'uomo e la donna, se l'ente belga sia tenuto a versare la differenza fra gli assegni familiari italiani e quelli belgi, affinché siano tutelati i diritti acquistati in forza della legge del paese in cui l'interessato è stato da ultimo occupato e vengano evitate disparità di trattamento fra lavoratori che hanno dovuto soddisfare le medesime condizioni per ottenere la pensione o la rendita».
punto 12
Non espressamente contenuta nei regolamenti relativi alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, la soluzione di tale questione si può desumere unicamente dalla loro interpretazione alla luce degli scopi perseguiti dalle disposizioni del Trattato (artt. 48-51) in base alle quali detti regolamenti sono stati adottati;
punto 13
i regolamenti non hanno istituito un regime comune di previdenza sociale, bensì hanno lasciato sussistere regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti contro i quali il destinatario delle prestazioni possiede diritti diretti a norma, vuoi del solo diritto nazionale, vuoi del diritto nazionale completato, se del caso, dal diritto comunitario;
punto 14
salvo espressa eccezione conforme agli scopi del Trattato, la normativa comunitaria non può essere applicata in modo da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa dei vantaggi attribuitigli da una parte delle leggi di uno Stato membro;
punto 15
una di queste eccezioni è contenuta nell'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71, il quale dispone che il diritto alle prestazioni per figli a carico di titolari di pensione è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o assegni familiari a norma delle leggi di uno Stato membro, a causa dell'esercizio di un'attività professionale;
punto 16
questa norma, destinata ad evitare il cumulo di assegni familiari, si applica solo qualora non privi senza causa gli interessati dei vantaggi derivanti da una parte delle leggi di uno Stato membro;
punto 17
qualora l'importo degli assegni il cui versamento è sospeso sia superiore a quello degli assegni percepiti a causa dell'esercizio di un'attività professionale, si deve quindi applicare solo parzialmente la norma anti cumulo contenuta nell'art. 79, n. 3, ed attribuire come complemento la differenza fra detti importi;
punto 18
la seconda questione va quindi risolta nel senso che la norma di cui all'art. 79, n. 3 si applica solo a concorrenza dell'importo effettivamente versato a causa dell'esercizio di un'attività professionale.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 19
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, dal Governo del Regno del Belgio e dal Governo della Repubblica italiana, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 20
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du Travati di Charleroi, con sentenza 19 aprile 1978, dichiara:
1o A norma dell'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71, la sospensione del diritto agli assegni familiari per i figli a carico del padre che è titolare di una pensione secondo le leggi di uno Stato membro, non si applica se la madre non ha acquistato effettivamente il diritto agli stessi assegni in forza delle leggi di un altro Stato membro per il fatto di esercitare un'attività professionale, o perché la qualità di capofamiglia è riconosciuta solo al padre o, comunque, perché non sussistono i presupposti per l'attribuzione alla madre del diritto di riscuotere gli assegni.
2o L'art. 79, n. 3 si applica solo a concorrenza dell'importo effettivamente riscosso a causa dell'esercizio di un'attività professionale.
Firme
Mackenzie Stuart
Pescatore
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 marzo 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
A. J. Mackenzie Stuart