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Sez. 3, Sentenza n. 770 del 29/04/1965 (Rv. 311473 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - GODIMENTO DELL'IMMOBILE - TRASFERIMENTO A TERZI DELL'AFFITTUARIO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1965-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311473-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - GODIMENTO DELL'IMMOBILE - TRASFERIMENTO A TERZI DELL'AFFITTUARIO - NULLITA.*

L'art.1 della legge n.156 del 1945 che, nella sua ampia dizione, comprende ogni Forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto di sublocazione e comunque di subconcessione di fondi rustici allo evidente scopo di inibire all'affittuario, sempre e in ogni caso il trasferimento a terzi del godimento dell'immobile. Tale nullita, attinente all'ordine pubblico, e assoluta e va dichiarata dal giudice ex officio. Essa e operante per tutti i contratti di affitto e non soltanto per quelli soggetti a proroga legale per i quali invece e predisposta la speciale disciplina prevista dall'art. 2 della detta legge.*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1945 num. 156 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)