Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 24/04/1974 (Rv. 369233 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE DI PARTE IN TERMINI - NECESSITA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE DI PARTE IN TERMINI - NECESSITA.*
A differenza del giudicato interno, che puo essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il giudicato formatosi in altro giudizio (giudicato cosiddetto esterno) da luogo ad una comune eccezione che deve essere proposta nei modi di rito in Sede di merito. (V 1643'73, mass n 364524).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)