Sez. 1, Sentenza n. 5145 del 25/11/1977 (Rv. 388766 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - FORME - MERA PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO DAL QUALE SIA DEDUCIBILE LA PROVA DEL GIUDICATO STESSO - INSUFFICIENZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - FORME - MERA PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO DAL QUALE SIA DEDUCIBILE LA PROVA DEL GIUDICATO STESSO - INSUFFICIENZA.*
La preclusione, derivante dal giudicato formatosi in altra controversia fra le medesime parti (cosiddetto giudicato esterno), puo essere rilevata solo a seguito di eccezione ritualmente proposta dall'interessato. A tal fine, pur non richiedendosi l'uso di formule sacramentali, deve ritenersi necessaria un'inequivoca manifestazione di volonta, rivolta ad invocare gli effetti di una determinata pronuncia giudiziale, e, pertanto, non puo considerarsi sufficiente la mera produzione di un documento, dal quale sia evincibile la prova del giudicato medesimo. (V 1008/76, mass n 379655; (V 1191/74, mass n 369233).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)