Sez. L, Sentenza n. 1924 del 27/03/1982 (Rv. 419766 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - STABILITÀ EX ART. 140 DEL T.U. APPROVATO DAL D.P.R. N. 858 DEL 1963 - CESSAZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - STABILITÀ EX ART. 140 DEL T.U. APPROVATO DAL D.P.R. N. 858 DEL 1963 - CESSAZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZA.*
L'art. 140 del T.U. Sulla riscossione delle imposte dirette (approvato con d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858), nel recepire l'integrale contenuto degli artt. 21 e 58 della legge 2 aprile 1958 n. 337 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), garantisce all'impiegato esattoriale la stabilità del posto di lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile che è fissata a sessanta anni per gli uomini ed a cinquantacinque per le Donne, ma può essere ridotto a cinquantacinque anni anche per gli uomini che abbiano versato trenta anni di contribuzione, con la conseguenza che - atteso l'intimo collegamento tra cessazione del rapporto di lavoro e diritto a pensione - non viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost. La prevista possibilità di cessazione del regime di stabilità del rapporto ad età diverse in relazione alle quali può maturare in capo al dipendente tale diritto ed è, pertanto, legittimo il licenziamento intimato all'impiegato esattoriale che abbia compiuto i cinquantacinque anni di età avendo un trentennio di contribuzione. (V 3793/80, mass n 407636; (Conf 5656/78, mass n 395429).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 02/04/1958 num. 377 art. 21, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 58, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)