Sez. L, Sentenza n. 7853 del 29/05/2002 (Rv. 554752 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Stabilità ex art. 140 del t.u. approvato con d.P.R. n. 858 del 1963 - Cessazione - Condizioni - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
L'art. 140 t.u. sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, nel recepire l'integrale contenuto degli artt. 21 e 58 della legge 2 aprile 1958 n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), garantisce all'impiegato esattoriale la stabilita dell'impiego fino al raggiungimento dell'eta pensionabile, che è posto in linea generale a sessanta anni per gli uomini e a cinquantacinque anni per le donne, ma è ridotto a cinquantacinque anni anche per gli uomini che abbiano versato trenta anni di contribuzione; con la conseguenza - atteso l'intimo collegamento tra cessazione del rapporto di lavoro e diritto a pensione - che il rapporto stesso perde la garanzia di stabilita, ed è suscettibile di risoluzione, quando sorge per il dipendente il diritto a pensione, restando escluso qualsiasi contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza della prevista possibilità di cessazione del regime di stabilità del rapporto ad età diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 02/04/1958 num. 377 art. 21, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 58, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)