Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 12/12/1997 Ud. (dep. 07/03/1998) Rv. 210285 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Pena applicata in continuazione ad altra già disposta ex art.444 c.p.p. - Ammissibilità - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non impedisce ad altro giudice di valutare l'esistenza dello stesso disegno criminoso ai fini dell'art. 81 c.p. Fatto salvo il diverso problema delle condizioni e dei limiti di un ulteriore patteggiamento per reati legati da vincolo della continuazione a quelli già patteggiati. Diversamente si introdurrebbe ai danni dell'imputato una limitazione non prevista dagli artt. 444 c.p.p. e seg., privandolo della possibilità di fruire dei benefici derivanti dall'istituto della continuazione, in contrasto con le regole generali e con le finalità deflattive dell'istituto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)