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Sez. 1, Sentenza n. 17088 del 24/06/2008 (Rv. 604056 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE | Trasferimento - Forma - Adempimenti di cui all'art. 2022, primo comma, cod. civ. (c.d. transfert) - Efficacia costitutiva - Esclusione - Funzione di legittimazione - Sussistenza - Redazione del c.d. fissato bollato - Funzione sostitutiva del transfert - Esclusione - Funzione di documentazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604056-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE

Nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, primo comma, cod. civ. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo, per il cui trasferimento non è quindi necessaria la redazione del c.d. fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e non avente neppure una funzione surrogatoria o complementare rispetto all'esecuzione del transfert, ma solo di ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3278 art. 3, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3278 art. 7, Cod. Civ. art. 2022, Cod. Civ. art. 2023

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)