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Sez. 1, Sentenza n. 308 del 03/02/1967 (Rv. 326135 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI - NOMINATIVI - AZIONI - TRASFERIMENTO - MODALITA - VENDITA CON EFFETTI OBBLIGATORI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326135-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI - NOMINATIVI - AZIONI - TRASFERIMENTO - MODALITA - VENDITA CON EFFETTI OBBLIGATORI - VALIDITA.*

Ai fini del trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari di societa, necessitano la loro materiale consegna all'acquirente ed il C.d. transfert tuttavia, in Mancanza dei predetti elementi, le parti possono concludere un contratto perfetto e incondizionato di vendita con effetti obbligatori, per cui il venditore sia tenuto a trasferire la proprieta dei titoli nominativi non appena ne abbia acquistata la disponibilita materiale e giuridica. (Conf. 750-49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2021, Cod. Civ. art. 2022, Cod. Civ. art. 2355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)