Sez. L, Sentenza n. 10518 del 25/10/1997 (Rv. 509257 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Violazioni amministrative - Responsabilità - Presupposti - Società di persone - Responsabilità del socio come tale - Esclusione - Limiti - Socio di società in nome collettivo non amministratore - Ridotte dimensioni della società - Presunzione di conoscenza dell'infrazione e conseguente responsabilità per la medesima - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
A norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Ne consegue che la responsabilità del singolo socio di una società di persone non può discendere dalla sua mera qualità di socio (salva la responsabilità dei soci per le obbligazioni della società, anche inerenti a sanzioni amministrative, e salva la responsabilità configurabile a carico di ogni socio nelle società in nome collettivo irregolari per le violazioni amministrative integrate da un'omissione, in considerazione dell'obbligo di amministrazione che in tale genere di società in linea di principio grava su ogni socio in base all'art. 2297 cod. civ.), e la medesima responsabilità non può affermarsi in una società in nome collettivo regolare nei confronti dei soci non amministratori neanche in base alla ristretta dimensione della società e ad una conseguente presunzione di loro conoscenza dell'attività sociale. Infatti il ricorso ad una simile presunzione costituirebbe violazione del principio richiedente l'accertamento della effettiva riferibilità dell'azione od omissione alla singola persona fisica e, d'altra parte, l'eventuale contingente conoscenza che i soci non amministratori avessero dell'inadempimento del socio obbligato sarebbe irrilevante, non potendo integrare una loro responsabilità per concorso, a norma dell'art. 5 legge n. 689/1981, in assenza in capo a loro di poteri e obblighi di amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2298, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)