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Sez. 1, Sentenza n. 10251 del 15/07/2002 (Rv. 555738 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Scadenza dei termini fissati per il compimento della espropriazione nella dichiarazione di pubblica utilità - Conseguenze - Illegittimità dell'occupazione - Provvedimenti legislativi di proroga del periodo di occupazione illegittima - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555738-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'occupazione di terreni privati effettuata dalla P.A. per portare a termine l'opera pubblica cessa di essere legittima quando scadono i termini contenuti nella dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, indicanti la data di inizio e di compimento delle procedure espropriative, dell'inizio e del compimento dei lavori, indicazioni necessarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, per delimitare nel tempo il potere espropriativo della pubblica amministrazione; con la scadenza dell'ultimo di tali termini la dichiarazione di pubblica utilità diviene inefficace e qualora l'opera pubblica sia terminata con modificazione irreversibile del terreno sul quale è stata realizzata, si verifica l'occupazione appropriativa da parte dell'ente pubblico, in capo al quale sorge da quel momento l'obbligo di risarcire il danno provocato al privato, a prescindere dalle proroghe legali che si riferiscono alla scadenza del termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 01/03/1985 num. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1991 num. 158 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1987 num. 534 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)