Sez. 1, Sentenza n. 14234 del 25/09/2003 (Rv. 567139 - 01)
FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE DEL FIDEJUSSORE | Rinuncia pattizia alla sussidiarietà di cui all'art. 1948 cod. civ. - Conseguenze - Assimilabilità della fideiussione di secondo grado alla confideiussione - Configurabilità - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE DEL FIDEJUSSORE
La rinuncia del fideiussore di secondo grado alla sussidiarietà prevista dall'art. 1948 cod. civ. determina soltanto l'assoggettamento pattizio della fideiussione di secondo grado ad una disciplina del rapporto fideiussorio diversa da quella legale tipica, senza comportare in alcun modo una assimilazione della fideiussione della fideiussione (o approvazione) alla diversa figura della confideiussione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1940, Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)