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Sez. U, Ordinanza n. 28329 del 22/12/2011 (Rv. 620067 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Radiotelevisione italiana - Controversie sulle procedure per l'assunzione di personale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620067-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La "RAI-Radiotelevisione s.p.a.", pur costituendo un organismo di diritto pubblico ed essendo soggetta a varie forme di controllo ed indirizzo pubblici, resta pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche ove dalla legge non diversamente disposto. Ne consegue che la controversia sulle procedure concorsuali per l'assunzione di personale da parte della RAI - essendo in funzione dell'insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, con esclusione, quindi, delle riserve di giurisdizione del giudice amministrativo, di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che presuppone pur sempre la finalità dell'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, sebbene contrattualizzato, alle dipendenze di una P.A. e, non rilevando l'obbligo di rispettare i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, i quali non implicano l'esercizio di pubblici poteri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 7, Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 49, Legge 03/05/2004 num. 112 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)