Sez. 2, Sentenza n. 31430 del 28/04/2003 Cc. (dep. 24/07/2003) Rv. 226446 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Nozione - Fattispecie.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
È abnorme la pronuncia con la quale il Tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per avere il pubblico ministero formulato l'imputazione dopo la scadenza del termine di dieci giorni assegnato dal G.I.P con il provvedimento di rigetto di precedente richiesta di archiviazione, in quanto lede il principio di tassatività delle nullità, determinando anzitutto una indebita regressione del procedimento e producendo, altresì una indebita stasi dello stesso; in questo caso, infatti, il p.m. sarebbe sia nell'impossibilità di riformulare l'imputazione, in ogni caso tardiva, che di rinnovare la richiesta di archiviazione, atteso la pronuncia di rigetto già intervenuta da parte del g.i.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)