Sez. 5, Sentenza n. 9141 del 23/04/2014 (Rv. 630769 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffe - Regolamenti comunali - Categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, ex art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Campeggio - Considerazione unitaria - Configurabilità - Conseguenze - Ulteriore sub articolazione ai fini dell'applicazione di tariffe differenziate interne da parte di regolamenti comunali - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe, e nell'indicare, al riguardo, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera i campeggi (di cui alla lett. b] del comma 2 della citata norma) quale categoria unitaria di utilizzazione di aree, non autorizzandone, quindi (né, "a fortiori", imponendone), l'ulteriore sub-articolazione ai fini dell'applicazione di diversi criteri di tassazione in sede di regolamenti comunali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)