Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24889 del 06/11/2013 (Rv. 628488 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Disciplina dei crediti di imposta in detrazione nell'anno successivo - Art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Imprese cessate o fallite - Applicabilità - Esclusione - Richiesta di rimborso - Ammissibilità - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, l'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, laddove dispone che i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività ma non anche quelle fallite o, comunque, cessate, le quali, non avendo la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili, conservano il diritto a chiedere il rimborso per il recupero dei crediti d'imposta. La relativa richiesta è regolata dall'art. 30, secondo comma, del cit. d.P.R. n. 633, ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)