Sez. 5, Sentenza n. 5486 del 08/04/2003 (Rv. 561966 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Per crediti d'imposta - Disciplina applicabile alle imprese contribuenti cessate o fallite - Art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 - Affermazione - Artt. 16 d.P.R. n. 636 del 1972 o 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento - Disciplina applicabile in caso di errori materiali o di calcolo - Rettifica - Su richiesta del contribuente - Esclusione - In base a correzione d'ufficio - Affermazione - Limite temporale al rimborso conseguente - Prescrizione ordinaria - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, l'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito I.V.A. si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l'attività o che sono fallite, di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili. La presenza di tale specifico regime rende inapplicabile, fra l'altro, a tali contribuenti, "ratione temporis", sia l'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 (ora abrogato) sia l'art. 21 D.Lgs. 546 del 1992, aventi natura sussidiaria e residuale, in <mancanza di disposizioni specifiche>, quale l'art. 30 d.P.R. n. 633 citato. E, nel caso in cui la dichiarazione fiscale presentata da tale categoria di contribuenti contenga anche errori materiali o di calcolo, desumibili dagli stessi dati ivi contenuti, non è necessaria né una rettifica né uno specifico atto, da proporre entro un termine di decadenza (del tipo di quelli stabiliti dagli artt. 16 d.P.R. n. 636 del 1972 e 21 D.Lgs. n. 546 del 1992) per il rimborso dell'imposta, dovendo l'Ufficio, in questi casi, procedere alla correzione dell'errore e al rimborso della somma indebitamente versata, salva il solo limite temporale della prescrizione ordinaria del suo diritto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)