Sez. 1, Sentenza n. 3348 del 18/10/1968 (Rv. 336366 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITA - ART.1226 COD.CIV. - DIFFERENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITA - ART.1226 COD.CIV. - DIFFERENZA.*
Il principio informativo dell'art. 114 cod.proc.civ., che conferisce al giudice, nell'accordo delle parti che abbiano la disponibilita del diritto, il potere di emettere una decisione equitativa, e concettualmente distinto dall'art. 1226 cod.civ., che lascia al potere discrezionale del giudice di valutare equitativamente il danno per il quale non si abbiano elementi precisi di Determinazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)