Sez. 2, Sentenza n. 1120 del 24/02/1986 (Rv. 444621 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - DIFFERENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - DIFFERENZA.*
Il potere di emettere una decisione secondo equità, previsto dallo art. 114 cod. proc. civ. si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno a norma dell'art. 1226 cod. civ., in quanto, mentre il primo presuppone l'istanza delle parti e importa la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, il secondo autorizza, invece, il ricorso anche d'ufficio a criteri equitativi per supplire alla incompletezza della prova del danno risarcibile. (V 3581/71, mass n 336366; (Conf 1334/81, mass n 411946; (Conf 3533/72, mass n 361485; (Conf 4052/69, mass n 344573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)