Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 29/12/1969 (Rv. 344573 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - SENTENZA SECONDO EQUITA - DIFFERENZE- LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - SENTENZA SECONDO EQUITA - DIFFERENZE- LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il principio informativo dell'art 114 cod proc civ, che conferisce al giudice, nell'accordo delle parti che abbiano la disponibilita del diritto, il potere di emettere una decisione equitativa, e concettualmente distinto dall'art 1226 cod civ, che lascia al potere discrezionale del giudice di valutare equitativamente il danno per il quale non si abbiano elementi precisi di Determinazione. Il giudice, pertanto, puo precedere d'ufficio alla liquidazione equitativa del danno, non essendo necessaria, al riguardo, istanza di parte. (V 3348-68, massima n 336366).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)