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Sez. 5, Sentenza n. 343 del 12/11/1980 Ud. (dep. 22/01/1981) Rv. 147373 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - COMUNICAZIONE DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147373-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - COMUNICAZIONE DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Nel giudizio per decreto e bensi ammissibile la prova dello impedimento dopo la pronuncia della sentenza, purche, pero, il ritardo nel comunicarlo al giudice sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore. L'Onere della prova relativa grava sull'opponente, il quale, percio, deve dimostrare che nel suo comportamento non si ravvisa nessuna colpa sia per quanto attiene alla mancata presenza nel dibattimento, sia per quanto riguarda le misure adottate per portare il motivo dell'impedimento a tempestiva conoscenza del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)