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Sez. 5, Sentenza n. 7768 del 15/04/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160371 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - SUCCESSIVA PROVA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160371-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - SUCCESSIVA PROVA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel giudizio per decreto è ammissibile la prova dell'impedimento dopo la declaratoria di esecuzione del decreto a condizione che il ritardo nel comunicare l'impedimento al giudice sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore. L'Onere della prova relativa grava sull'opponente, il quale deve dimostrare che nel suo comportamento non si ravvisa nessuna colpa, sia per quanto attiene alla mancata presenza nel dibattimento, sia per quanto riguarda le misure adottate per portare il motivo dell'impedimento a tempestiva conoscenza del giudice. (Conf mass n 150102; (Conf mass n 147373).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)