Sez. L, Sentenza n. 3289 del 29/10/1974 (Rv. 371821 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - ATTI DELITTUOSI COMPIUTI IN OCCASIONE DI UNO SCIOPERO - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE SCIOPERANTE SORPRESO IN ATTI DI VIOLENZA ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - ATTI DELITTUOSI COMPIUTI IN OCCASIONE DI UNO SCIOPERO - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE SCIOPERANTE SORPRESO IN ATTI DI VIOLENZA ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO.*
Le attivita delittuose compiute in occasione di uno sciopero all'interno di uno stabilimento e nei confronti di un dipendente non scioperante non possono non ritenersi connesse col rapporto di lavoro. Durante lo sciopero restano sospese le obbligazioni relative alle corrispettive prestazioni di lavoro e di pagamento delle retribuzioni, mentre non lo sono gli altri diritti e obblighi pure integranti il contenuto del rapporto, i quali sono estranei alla sospensione della prestazione lavorativa, che costituisce l'essenza del diritto di sciopero. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente Fiat che, all'interno dello stabilimento, aveva posto in essere Atti di violenza e di intimidazione nei confronti di dipendenti che non intendevano scioperare).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)