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Sez. L, Sentenza n. 4330 del 24/06/1983 (Rv. 429237 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI GRATIFICA NATALIZIA.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429237-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI GRATIFICA NATALIZIA.*

Lo sciopero, ancorché si concreti nell'Esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, non rientra fra le ipotesi eccezionali e di stretta interpretazione (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi ecc.) in cui, in deroga al principio generale di corrispettività, il rischio della mancata prestazione lavorativa, normalmente a carico del lavoratore, si trasferisce sul datore di lavoro, che rimane perciò obbligato al pagamento della retribuzione. (nella specie, è stata cassata la sentenza la quale, in violazione del principio suesposto e sulla base di un'erronea interpretazione della disciplina collettiva per i metalmeccanici, aveva incluso il lavoratore in sciopero fra quelli da considerare in servizio ai fini della corresponsione della gratifica natalizia, negandone la riducibilità proporzionalmente alle ore di sciopero effettuate). (V 502/81, mass n 410980; (V 6540/79, mass n 403300; (V 4683/79, mass n 401230; (V 3282/77, mass n 386818; (V 3289/74, mass n 371821; (V 501/67, mass n 326444).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)