Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1139 del 26/01/2012 (Rv. 620917 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ingegnere - Svolgimento dell'attività di perito balistico - Obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti - Esclusione - Conseguenze - Insussistenza dell'obbligo contributivo - Ragioni.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
L'ingegnere che svolga attività di perito balistico non è tenuto all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti, né, conseguentemente, al pagamento dei relativi contributi previdenziali, poiché l'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, pone l'obbligo di iscrizione solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, ai quali è estranea l'attività di perito balistico, per il cui esercizio, non occorre né il titolo di ingegnere né l'iscrizione al relativo albo, essendo inoltre irrilevante che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere possa influire sull'attività in concreto svolta.
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 51, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)