Sez. 5, Sentenza n. 22695 del 03/03/2017 Ud. (dep. 10/05/2017) Rv. 270139 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Acquisizione di dati informatici - Disciplina contenuta dall'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. - Ambito applicativo - Mancata adozione di tali modalità - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE
La disciplina contenuta nell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen., che ha come unico ambito applicativo l'attività della polizia giudiziaria sul luogo e sulle tracce del reato, prevede l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)