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Sez. 2, Sentenza n. 2 del 03/01/1992 (Rv. 475206 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - In genere | Veduta-prospetto - Nozione - Portone e ballatoio destinato all' ingresso ed al passaggio delle persone - Estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475206-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - In genere

A norma dell'art. 900 cod. civ. per veduta-prospetto deve intendersi l'apertura destinata per sua normale e prevalente funzione a guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino, cioè le finestre, i balconi, le terrazze e simili, mentre tale qualifica non spetta, di regola, ad altri manufatti, portoni, ballatoi etc., destinati principalmente all'ingresso e al passaggio delle persone e non a consentire la sosta e l'affaccio verso il fondo altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)