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Sez. L, Sentenza n. 12498 del 19/07/2012 (Rv. 623273 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO AD ALTRA CARRIERA | Dirigente statale passato ad altra carriera - Parte variabile della retribuzione di posizione - Diritto alla conservazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623273-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO AD ALTRA CARRIERA

In materia di trattamento economico degli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 226, della legge n. 266 del 2005, nei casi di passaggio di carriera, alla determinazione dell'assegno personale - pari alla differenza tra la retribuzione in godimento all'atto del passaggio e la retribuzione spettante nella nuova posizione - non concorre la retribuzione di risultato, sicché il dirigente statale, passato ad altra carriera, non ha diritto alla conservazione della parte variabile della retribuzione di posizione, strettamente legata all'effettivo espletamento dello specifico incarico dirigenziale.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 226 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)