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Sez. L, Sentenza n. 3865 del 12/03/2012 (Rv. 621264 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO AD ALTRA CARRIERA | Assegno "ad personam" - Base di calcolo - Interpretazione autentica ex art. 1, comma 226, della legge n. 266 del 2005 - Elementi retributivi fissi e continuativi - Inclusione - Difetto di pensionabilità e di spettanza durante la sospensione del rapporto - Irrilevanza - Fattispecie in tema di indennità giudiziaria.
Stato
decisa il 2012-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621264-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO AD ALTRA CARRIERA

In materia di trattamento economico degli impiegati civili dello Stato, alla determinazione dell'assegno personale nei passaggi di carriera, previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e innovato dall'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, concorre, per effetto dell'interpretazione autentica ex art. 1, comma 226, della legge n. 266 del 2005, ogni elemento retributivo fisso e continuativo, sebbene non pensionabile e non dovuto in caso di sospensione del rapporto, con esclusione delle sole voci premiali, connesse ai risultati. (Affermando il principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nella base di calcolo dell'assegno "ad personam" l'indennità giudiziaria, emolumento non pensionabile, nè dovuto nella sospensione del rapporto, e tuttavia corrisposto in modo fisso e continuativo, senza correlazione ai risultati).

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 226 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)